VII. RISARCIMENTO DANNI, ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
1. Ai sensi delle disposizioni di legge rispondiamo senza limitazioni per danni alla vita, all’incolumità fisica e alla salute, per danni che si basano su una colpa grave o sull’inadempimento intenzionale degli obblighi da parte nostra, dei nostri rappresentanti legali o dei nostri ausiliari, per danni che rientrano nella responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
In caso di colpa lieve, rispondiamo per i danni prevedibili, che si verificano tipicamente in caso di violazione di un obbligo contrattuale sostanziale.
2. Se abbiamo fornito una garanzia di qualità e/o di durata per la merce o parti di essa, siamo responsabili anche noi nell’ambito di questa garanzia. Tuttavia, siamo responsabili per danni che si basano sull’assenza della qualità o della durata garantita, ma che non si verificano direttamente sulla merce, solo se il rischio di tali danni è chiaramente coperto dalla garanzia di qualità e durata.
3. L’esclusione o la limitazione di responsabilità valgono anche per la responsabilità personale dei nostri dipendenti, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e personale incaricato.
4. Le richieste di risarcimento danni dell’acquirente a causa di un difetto si prescrivono per legge un anno dopo la consegna della merce. Ciò non si applica in caso di danni alla vita, all’incolumità fisica o alla salute causati da noi, dai nostri rappresentanti legali o dai nostri ausiliari, oppure se noi, i nostri rappresentanti legali o i nostri ausiliari abbiamo agito con dolo o colpa grave.
5. In casi di forza maggiore, ossia di eventi che esulino dal controllo di una delle parti (ad esempio guerre, rivolte, attentati (terroristici), epidemie, calamità naturali o scioperi) e che impediscano a una delle parti di fornire servizi, ciascuna parte è esonerata dall’obbligo di fornire servizi per l’intera durata della forza maggiore. La durata contrattuale viene prolungata in base alla durata dell’interruzione causata da forza maggiore. Se quest’ultima dovesse durare per più di tre mesi, ciascuna parte può recedere dal contratto.