CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA
DI BIKETEC EUROPE GMBH, IM HÖNING 5,
63820 ELSENFELD, GERMANIA


Versione: 06/2020

I. AMBITO DI VALIDITÀ

Le presenti CGV si applicano nella loro versione vigente, a tutti i contratti stipulati tra l’acquirente e la nostra azienda per la consegna della merce. Inoltre, si applicano a tutti i rapporti commerciali futuri, anche se non concordati nuovamente in modo esplicito. Condizioni divergenti, contrastanti o supplementari dell’acquirente diventano parte integrante del contratto solo se da noi riconosciute per iscritto. Le seguenti condizioni di vendita si applicano anche se eseguiamo l’ordine dell’acquirente senza riserve, pur essendo a conoscenza di condizioni di vendita contrastanti o divergenti dell’acquirente.

II. OFFERTA E STIPULA DEL CONTRATTO

1. Le nostre offerte sono senza impegno e non vincolanti, a meno che non siano state espressamente designate come vincolanti.

2. Un ordine dell’acquirente è considerato un’offerta vincolante per la conclusione di un contratto di vendita. Possiamo accettare questa offerta entro due settimane inviando una conferma d’ordine o inviando i prodotti ordinati entro lo stesso termine.

3. Il contratto concluso con noi riflette in modo definitivo tutti gli accordi tra noi e l’acquirente. Tutte le descrizioni dei prodotti, i documenti o i dati tecnici sono caratteristiche di qualità solo se espressamente indicate come tali nel contratto. Indipendentemente da ciò, sono ammesse deroghe tipicamente commerciali e modifiche dovute a disposizioni di legge e, in particolare, non costituiscono una modifica o un’integrazione del contratto se l’utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto non è compromessa.

III. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

1. I nostri prezzi si intendono franco fabbrica senza imballaggio e senza altri costi, salvo diversa indicazione nel contratto di vendita o nella conferma d’ordine, più l’IVA prevista per legge. Questa è indicata separatamente in fattura.

2. Le nostre fatture sono dovute per il pagamento senza detrazione immediatamente dopo il ricevimento, a meno che non siano state concordate condizioni particolari con l’acquirente. Con i nuovi clienti ci riserviamo la spedizione con pagamento anticipato. Inoltre, in casi specifici, verifichiamo la solvibilità dell’acquirente, ad esempio richiedendo informazioni a un istituto di controllo crediti o con altri mezzi. Un pagamento è considerato avvenuto quando possiamo effettivamente disporre dell’importo. In caso di pagamento con assegno, il pagamento si considera effettuato solo dopo l’incasso dell’assegno.

3. L’acquirente ha diritto alla compensazione o all’esercizio di un diritto di ritenzione solo se le contropretese sono legalmente stabilite, riconosciute da noi o incontestabili.

4. Possiamo esigere pagamenti anticipati o prestazioni di garanzia se, dopo la conclusione del contratto, veniamo a conoscenza di fatti che mettano in dubbio l’affidabilità dell’acquirente, in particolare la sua solvibilità. Siamo autorizzati a recedere dal contratto se l’acquirente ha rilasciato false dichiarazioni sulla sua affidabilità creditizia o se non vengono fornite informazioni oggettive sulla sua solvibilità. Sono escluse richieste di risarcimento del compratore dovute a tale recesso.

IV. TEMPI DI CONSEGNA E PRESTAZIONE

1. In linea di principio, i termini di consegna non sono vincolanti, a meno che non siano stati concordati in modo vincolante o che il carattere vincolante non derivi dalle circostanze. In ogni caso, date e termini di consegna da noi indicati sono posticipati se sono necessari chiarimenti con l’acquirente o se l’acquirente non adempie correttamente e tempestivamente agli obblighi che gli spettano.

2. Se alla base vi è un contratto d’acquisto a termine fisso ai sensi del § 286 comma 2 N. 1 del Codice civile tedesco BGB o del § 376 del Codice di commercio tedesco HGB, in caso di ritardo nella consegna di cui siamo responsabili rispondiamo ai sensi delle disposizioni di legge.

In assenza di un contratto a termine fisso, una volta scaduto un termine di consegna non vincolante o una scadenza di questo tipo, l’acquirente può chiederci di consegnare entro un periodo di almeno quattro settimane. Scaduto tale termine, saremo in mora nella misura in cui saremo responsabili di tale ritardo.

La nostra responsabilità è limitata in ogni caso ai danni prevedibili e tipicamente ricorrenti, a meno che il ritardo nella consegna non sia dovuto a una violazione contrattuale intenzionale o per colpa grave di cui siamo responsabili. Si applica conseguentemente il punto VII 3.

3. È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità per un ritardo nella consegna di cui siamo responsabili.

4. Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali e a fornire prestazioni parziali se ciò è ritenuto ragionevole dal cliente.

5. Se l’acquirente è in mora nell’accettazione, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento del danno subito e delle eventuali spese aggiuntive. Lo stesso vale qualora l’acquirente violi i propri obblighi di cooperazione. Il rischio di deterioramento accidentale e di perimento fortuito passa all’acquirente al verificarsi di un ritardo nell’accettazione o di mora del debitore.

V. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO - SPEDIZIONE/IMBALLAGGIO

1. Carico e spedizione vengono effettuati senza assicurazione a rischio e pericolo dell’acquirente. Ci impegniamo a tenere conto dei desideri e degli interessi dell’acquirente per quanto riguarda il tipo e l’itinerario di spedizione; eventuali costi aggiuntivi che ne derivino - anche in caso di consegna concordata in porto franco - sono a carico dell’acquirente. Il rischio di deterioramento o perimento fortuito si trasferisce al momento della consegna, in caso di vendita con trasporto al momento della consegna allo spedizioniere o ad altra persona incaricata della spedizione. Ciò vale anche nel caso in cui ci siamo assunti i costi di spedizione o abbiamo effettuato la spedizione con veicoli di proprietà.

2. L’acquirente si fa carico dello smaltimento dell’imballaggio.

3. Se la spedizione è ritardata su richiesta o per colpa dell’acquirente, teniamo a magazzino la merce a spese e a rischio dell’acquirente. In questo caso, la notifica di disponibilità alla spedizione è considerata equivalente alla spedizione.

4. Su richiesta e a spese dell’acquirente, assicuriamo la consegna con un’assicurazione di trasporto.

VI. GARANZIA

1. I diritti di garanzia dell’acquirente derivanti da vizi/difetti sussistono solo se l’acquirente ha adempiuto correttamente ai suoi obblighi di ispezione e denuncia dei difetti in conformità al § 377 del Codice di commercio tedesco HGB, compresi i danni di trasporto.

2. In presenza di un difetto della merce di cui siamo responsabili, provvediamo, a nostra discrezione, a rimediare al difetto (eliminazione dei vizi) o a consegnare un nuovo bene (fornitura supplementare) entro un termine ragionevole. In caso di eliminazione dei difetti, ci assumiamo le spese necessarie, nella misura in cui queste non siano aumentate perché l’oggetto del contratto si trova in un luogo diverso da quello di adempimento. Se, nonostante due tentativi, l’adempimento successivo fallisce, l’acquirente può ridurre il prezzo di acquisto o recedere dal contratto nel caso di un difetto più che irrilevante.

Il diritto dell’acquirente di far valere il diritto al risarcimento dei danni è disciplinato dalle disposizioni di cui al punto VII.

Il normale logoramento o usura non giustificano alcuna rivendicazione di garanzia.

3. I diritti di garanzia dell’acquirente scadono un anno dopo la consegna della merce all’acquirente, a meno che non abbiamo dissimulato dolosamente il difetto. I nostri obblighi ai sensi del paragrafo VI punto 4 e del paragrafo VI punto 5 rimangono inalterati.

4. Anche senza la definizione di un termine altrimenti necessario, siamo tenuti a rimborsare all’acquirente le spese sostenute da quest’ultimo per conto dei suoi clienti a causa di un difetto del nuovo bene mobile venduto in conformità ai §§ 439 cpv. 2 oppure 3, 475 cpv. 4 e 6 del Codice civile tedesco. In caso di acquisto di beni di consumo, se la merce dovesse presentare difetti provvederemo a nostra discrezione a ritirare la merce oppure a diminuire (ridurre) il prezzo di acquisto. Le summenzionate rivendicazioni sono escluse se l’acquirente non ha adempiuto correttamente ai propri obblighi di controllo e di denuncia dei vizi ai sensi del § 377 del Codice di commercio tedesco HGB.

5. L’obbligo di cui al paragrafo VI punto 4 è escluso se il difetto è dovuto a dichiarazioni pubblicitarie o altri accordi contrattuali che non provengono da noi o se l’acquirente ha fornito una garanzia particolare al consumatore finale. L’obbligo è escluso anche se l’acquirente stesso non era tenuto a esercitare i diritti di garanzia nei confronti del consumatore finale in base alle disposizioni di legge o non ha portato avanti questo reclamo nei confronti di una rivendicazione avanzata nei suoi confronti. Ciò vale anche se l’acquirente ha assunto nei confronti del consumatore finale garanzie che vadano oltre le disposizioni di legge.

VII. RISARCIMENTO DANNI, ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Ai sensi delle disposizioni di legge rispondiamo senza limitazioni per danni alla vita, all’incolumità fisica e alla salute, per danni che si basano su una colpa grave o sull’inadempimento intenzionale degli obblighi da parte nostra, dei nostri rappresentanti legali o dei nostri ausiliari, per danni che rientrano nella responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

In caso di colpa lieve, rispondiamo per i danni prevedibili, che si verificano tipicamente in caso di violazione di un obbligo contrattuale sostanziale.

2. Se abbiamo fornito una garanzia di qualità e/o di durata per la merce o parti di essa, siamo responsabili anche noi nell’ambito di questa garanzia. Tuttavia, siamo responsabili per danni che si basano sull’assenza della qualità o della durata garantita, ma che non si verificano direttamente sulla merce, solo se il rischio di tali danni è chiaramente coperto dalla garanzia di qualità e durata.

3. L’esclusione o la limitazione di responsabilità valgono anche per la responsabilità personale dei nostri dipendenti, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e personale incaricato.

4. Le richieste di risarcimento danni dell’acquirente a causa di un difetto si prescrivono per legge un anno dopo la consegna della merce. Ciò non si applica in caso di danni alla vita, all’incolumità fisica o alla salute causati da noi, dai nostri rappresentanti legali o dai nostri ausiliari, oppure se noi, i nostri rappresentanti legali o i nostri ausiliari abbiamo agito con dolo o colpa grave.

5. In casi di forza maggiore, ossia di eventi che esulino dal controllo di una delle parti (ad esempio guerre, rivolte, attentati (terroristici), epidemie, calamità naturali o scioperi) e che impediscano a una delle parti di fornire servizi, ciascuna parte è esonerata dall’obbligo di fornire servizi per l’intera durata della forza maggiore. La durata contrattuale viene prolungata in base alla durata dell’interruzione causata da forza maggiore. Se quest’ultima dovesse durare per più di tre mesi, ciascuna parte può recedere dal contratto.

VIII. RISERVA DI PROPRIETÀ

1. La merce consegnata (merce sottoposta a riservato dominio) rimane di nostra proprietà fino a quando tutti i crediti, compresi tutti i saldi a credito del conto corrente a cui abbiamo diritto nei confronti dell’acquirente, ora o in futuro, non siano stati soddisfatti. In caso di violazione del contratto da parte dell’acquirente, ad esempio un ritardo nel pagamento, abbiamo il diritto di ritirare la merce sottoposta a riservato dominio dopo aver fissato un termine ragionevole. Il ritiro o il pignoramento della merce sottoposta a riservato dominio costituisce un recesso dal contratto. Dopo il ritiro, siamo autorizzati a utilizzare la merce sottoposta a riservato dominio. Dopo aver dedotto un importo ragionevole per le spese di realizzazione, il ricavo della realizzazione viene compensato con gli importi a noi dovuti dall’acquirente.

2. L’acquirente è tenuto a trattare con cura la merce sottoposta a riservato dominio e ad assicurarla sufficientemente al suo valore a nuovo e a proprie spese contro fuoco, acqua e furto. I lavori di manutenzione e di ispezione che si rendono necessari devono essere eseguiti in tempo utile dall’acquirente e a sue spese.

3. L’acquirente ha il diritto di vendere e/o utilizzare correttamente la merce sottoposta a riservato dominio nelle transazioni commerciali, purché non sia in mora di pagamento. Non è consentita la costituzione in pegno o il trasferimento a titolo di garanzia. L’acquirente ci cede a titolo di garanzia tutti i crediti derivanti dalla rivendita o da qualsiasi altro motivo giuridico (assicurazione, azione illecita) relativi alla merce sottoposta a riservato dominio (compresi tutti i saldi a credito del conto corrente); accettiamo la cessione. Autorizziamo, in via revocabile, l’acquirente a incassare i crediti a noi trasferiti per proprio conto e a proprio nome. L’autorizzazione all’addebito diretto può essere revocata in qualsiasi momento, se l’acquirente non adempie correttamente ai propri obblighi di pagamento. L’acquirente non è autorizzato a cedere tale credito ai fini della riscossione del credito a titolo di factoring, a meno che l’obbligo del factor non sia contemporaneamente giustificato per effettuare il corrispettivo dell’importo dei crediti direttamente nei nostri confronti, finché abbiamo ancora crediti nei confronti dell’acquirente.

4. Eventuali elaborazioni o trasformazioni della merce sottoposta a riservato dominio da parte dell’acquirente deve in ogni caso essere effettuata per noi. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene lavorata con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo bene in proporzione al valore della merce sottoposta a riservato dominio (importo finale della fattura IVA inclusa) rispetto agli altri beni elaborati al momento della lavorazione. Lo stesso vale per il nuovo bene risultante dalla lavorazione e per le merci sottoposte a riservato dominio. In caso di mescolanza inseparabile della merce sottoposta a riservato dominio con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo bene in proporzione al valore della merce sottoposta a riservato dominio (importo finale della fattura IVA inclusa) rispetto agli altri beni uniti al momento della lavorazione. Se a seguito di questa mescolanza il bene dell’acquirente deve essere considerato come bene principale, concordiamo con l’acquirente la cessione proporzionale della comproprietà di questo bene da parte dell’acquirente; con la presente accettiamo la cessione. La nostra esclusiva o comproprietà di un bene così creato deve essere tenuta in custodia dall’acquirente per nostro conto.

5. In caso di accesso di terzi alla merce sottoposta a riservato dominio, in particolare in caso di pignoramenti, l’acquirente deve indicare la nostra proprietà e informarci immediatamente in modo che possiamo far valere i nostri diritti di proprietà. Se il terzo non è in grado di rimborsarci le spese giudiziarie o extragiudiziali sostenute a tale riguardo, la responsabilità ricade sull’acquirente.

6. Ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti se il valore realizzabile delle nostre garanzie supera di oltre il 10% i crediti da garantire, mentre noi siamo responsabili della scelta delle garanzie da svincolare.

IX. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

I nostri prodotti, marchi, simboli, immagini, bozze o altri documenti sono protetti da diritto dei marchi e d’autore. Qualsiasi utilizzo richiede il nostro previo consenso. La rimozione dei nostri marchi e delle note di copyright dai nostri prodotti o da altri documenti costituisce una grave violazione contrattuale che ci autorizza a rescindere senza preavviso tutti gli accordi esistenti tra noi (compresi gli accordi di pagamento e di distribuzione).

X. LUOGO DI ADEMPIMENTO, FORO COMPETENTE, LEGGE APPLICABILE, VARIE

1. Si applica il diritto tedesco, con esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili e delle norme del diritto privato internazionale. Luogo di adempimento e foro competente per tutte le controversie tra noi e l’acquirente derivanti da contratti stipulati tra noi e l’acquirente è Colonia. Abbiamo tuttavia il diritto di citare in giudizio l’acquirente presso il proprio luogo di residenza e/o di lavoro.

2. Qualora una o più delle presenti disposizioni fosse o divenisse nulla o inefficace, resta salva l’efficacia delle restanti disposizioni.