CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI BIKETEC GMBH (CGV), LUZERNSTRASSE 84, 4950 HUTTWIL, SVIZZERA


Versione: 11/2020

I. AMBITO DI VALIDITÀ

1. All’intero rapporto giuridico attuale e futuro tra Biketec GmbH e il cliente in relazione all’acquisto del sistema per e-Bike FIT, dei componenti o del relativo software e degli accessori («prodotti contrattuali») si applicano esclusivamente le seguenti condizioni generali di vendita («CGV»).

2. Con l’ordine da parte del cliente, al più tardi con l’accettazione della consegna dei prodotti contrattuali ordinati, il cliente riconosce il carattere vincolante delle presenti CGV. Qualora il cliente utilizzi condizioni contrastanti, deroganti o integrative, è esclusa la loro applicabilità nei confronti di Biketec GmbH, anche laddove Biketec GmbH non vi si opponga espressamente.

3. Indipendentemente da eventuali traduzioni delle presenti CGV, è vincolante la versione in lingua tedesca.

II. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

1. I dati riportati in cataloghi, nel sito Internet o in altro materiale promozionale di Biketec GmbH non rappresentano un’offerta vincolante. Tramite il perfezionamento dell’ordinazione, l’offerta del cliente assume carattere vincolante. Il contratto si perfeziona soltanto con la conferma d’ordine scritta di Biketec GmbH (anche via e-mail) ed è disciplinato esclusivamente dal contenuto della conferma d’ordine e/o delle presenti CGV.

2. Nei contratti hanno carattere vincolante in particolare gli obblighi di accettazione del cliente. Se il cliente rinuncia all’ordine o rifiuta la sua accettazione, Biketec GmbH è autorizzata a fatturare l'intero prezzo di acquisto pattuito.

III. TERMINI E DATE DI CONSEGNA

1. I termini di consegna indicati da Biketec GmbH sono da intendersi come termini indicativi. Sono possibili ritardi di consegna, dovuti in particolare a rallentamenti della produzione. Biketec GmbH è autorizzata a effettuare consegne parziali, con riserva di una puntuale e corretta consegna da parte dei subfornitori. Eventi imprevedibili, inevitabili e che esulino dal controllo di Biketec GmbH quali, ad esempio, forza maggiore, vertenze di lavoro, provvedimenti amministrativi o interruzioni dei trasporti, esonerano Biketec GmbH, per la loro durata, dall’obbligo di rispettare la puntualità della consegna Se il cliente rinuncia all’ordine o rifiuta la sua accettazione, Biketec GmbH è autorizzata a fatturare l'intero prezzo di acquisto pattuito.

2. Se le consegne di Biketec GmbH sono effettuate in ritardo, il cliente è autorizzato al recesso soltanto se il ritardo è imputabile a Biketec GmbH e quando sia trascorso infruttuosamente un termine adeguato fissato dal cliente per la consegna. Sono in ogni caso esclusi ulteriori diritti del cliente oltre a tale diritto di recesso.

3. Se il cliente è in ritardo con l’accettazione oppure viola altri obblighi di collaborazione, Biketec GmbH ha la facoltà di immagazzinare in maniera adeguata i prodotti contrattuali a rischio e costi del cliente oppure di recedere dal contratto, fermi restando altri suoi eventuali diritti.

IV. SPEDIZIONE, IMBALLO, TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

1. Se non diversamente convenuto, la spedizione avviene con una modalità di spedizione adeguata nell’imballo consueto.

2. Il trasferimento del rischio al cliente si concretizza con la consegna dell’oggetto della fornitura all’azienda di trasporto oppure, se il cliente provvede direttamente al ritiro dei prodotti contrattuali, con la consegna al cliente. Se la consegna o la spedizione è in ritardo per motivi imputabili al cliente, il trasferimento del rischio al cliente ha luogo il giorno della comunicazione della disponibilità alla spedizione dei prodotti contrattuali.

3. I costi per l’imballo e la spedizione sono a carico del cliente e vengono esposti separatamente in fattura da Biketec GmbH.

4. Vengono stipulate assicurazioni sul trasporto soltanto su richiesta e a spese del cliente.

V. EMISSIONE DELLA FATTURA

1. Biketec GmbH emette le sue fatture in linea di massima in Franchi Svizzeri oppure nella valuta definita nella conferma d’ordine.

2. I prezzi non sono comprensivi di imposte, dazi e imposizioni, forfait di imballaggio e trasporto, diritti di smaltimento anticipati e altri diritti.

3. Generalmente la fattura di Biketec GmbH va pagata entro 30 giorni dalla consegna senza detrazioni da parte del cliente. Per la consegna di ricambi, si applica il termine di pagamento ridotto di 10 giorni dalla consegna.

4. Il cliente è autorizzato alla compensazione soltanto nel caso in cui la sua contropretesa sia incontestata o accertata giuridicamente.

5. Tutti i prodotti contrattuali rimangono di proprietà di Biketec GmbH fino al pagamento integrale.

6. Se Biketec GmbH viene a conoscenza della mancata solvibilità del cliente dopo la stipulazione del contratto, Biketec GmbH è autorizzata a effettuare le forniture ancora in sospeso soltanto dietro pagamento anticipato o garanzia. Se il pagamento anticipato o la garanzia non vengono prodotti neppure dopo la scadenza di una ragionevole proroga, Biketec GmbH può recedere, in tutto o in parte, da alcuni o tutti i contratti in essere con il cliente. Resta salvo l’esercizio di ulteriori diritti da parte di Biketec GmbH.

VI. QUALITÀ E GARANZIA

1. Biketec GmbH garantisce esclusivamente che i prodotti contrattuali presentino la qualità concordata al momento del trasferimento del rischio, nella misura in cui il cliente esegua gli aggiornamenti software previsti. Tale qualità si basa esclusivamente sugli accordi concreti pattuiti per iscritto fra le parti circa le proprietà, le funzionalità e le caratteristiche prestazionali dei prodotti contrattuali. I dati riportati in cataloghi, listini prezzi e altro materiale informativo consegnato da Biketec GmbH al cliente, così come le indicazioni descrittive dei prodotti, non sono da intendersi in alcun caso come garanzie per una qualità particolare dei prodotti contrattuali; simili garanzie di qualità devono essere espressamente concordate per iscritto.

2. Dati e descrizioni relativi ai prodotti (dati tecnici, illustrazioni ecc.) non hanno carattere vincolante.

3. Il cliente ha l’obbligo di controllare prontamente e accuratamente la quantità, dimensione e qualità di tutti i prodotti contrattuali al loro ricevimento. Eventuali reclami devono essere comunicati per iscritto a Biketec GmbH entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento (anche via e-mail) e con una descrizione dettagliata. Danni evidenti dovuti al trasporto devono essere prontamente comunicati per iscritto a Biketec GmbH in ciascun caso e annotati sulla bolla di consegna dello spedizioniere. I vizi occulti devono essere comunicati per iscritto a Biketec GmbH subito dopo la loro scoperta, con una descrizione dettagliata.

4. In assenza di reclami per vizi nella forma e nei termini prescritti, i prodotti contrattuali consegnati si intendono approvati. Il termine di prescrizione per i diritti del cliente a seguito di vizi è di due anni dalla consegna.

5. Biketec GmbH può porre rimedio ai vizi, a propria discrezione, tramite una riparazione senza oneri per il cliente oppure in subordine tramite una consegna di beni privi di vizi. Sono esclusi ulteriori diritti di garanzia legale (in particolare qualsiasi risarcimento dei danni).

VII. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Con l’acquisto dei prodotti contrattuali non viene trasferito al cliente alcun diritto di proprietà intellettuale o know-how.

2. Il cliente garantisce di non ricostruire i prodotti contrattuali (divieto di reverse engineering).

VIII. RESPONSABILITÀ DEI PRODOTTI/SICUREZZA DEI PRODOTTI

1. Il cliente manleva e tiene indenne Biketec GmbH da richieste in base alla responsabilità per danni da prodotti difettosi, se i vizi che chiamano in causa la responsabilità sono a lui imputabili. In particolare, il cliente deve testare la funzionalità dei prodotti contrattuali in interazione con altri componenti prima che i prodotti finiti (e-bike) siano immessi sul mercato.

2. Il cliente ha l’obbligo di inoltrare a Biketec GmbH prontamente (comunque entro 5 giorni lavorativi) feedback, lagnanze o reclami di clienti, se essi si riferiscono a un vizio di produzione o alla sicurezza dei prodotti contrattuali.

3. Il cliente ha l’obbligo di comunicare prontamente per iscritto a Biketec GmbH eventuali vizi di produzione o rischi per la sicurezza accertati nell’ambito di ispezioni.

4. Il cliente informa preliminarmente Biketec GmbH delle comunicazioni in relazione ai prodotti contrattuali che verranno inviate agli uffici competenti e, dopo averne avuto conoscenza, delle misure adottate da tali uffici e di modifiche alle prescrizioni in materia di sicurezza e responsabilità dei prodotti.

7. Il cliente ha l’obbligo di collaborare pienamente con Biketec GmbH nelle misure adottate da Biketec GmbH in tema di sicurezza dei prodotti (ad esempio un richiamo) e di contribuire a misure corrispondenti.

8. Le disposizioni del presente punto VIII si applicano solo ai rivenditori professionali, quali ad esempio rivenditori specializzati, grossisti e produttori.

IX. PROTEZIONE DEI DATI

1. Biketec GmbH si impegna a trattare i dati personali in modo confidenziale in conformità alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. Biketec GmbH è autorizzata a raccogliere ed elaborare i dati personali del committente nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati e a trasmetterli a società del gruppo in patria e all’estero. La trasmissione di dati personali a terzi in patria e all’estero è consentita in conformità alle norme di protezione dei dati per l’elaborazione dei dati relativi alla consegna.

DISPOSIZIONI FINALI

1. La cessione a terzi di diritti del cliente nei confronti di Biketec GmbH necessita del previo consenso scritto di Biketec GmbH.

2. Modifiche e integrazioni del contratto e/o delle presenti CGV ed eventuali patti accessori necessitano della forma scritta. Ciò vale anche per una modifica del presente requisito della forma scritta.

3. Se una disposizione delle presenti CGV e/o delle presenti condizioni di acquisto è interamente o parzialmente inefficace, ciò non pregiudica l’efficacia delle altre disposizioni. In questo caso le parti si impegnano a sostituire la disposizione inefficace con una disposizione efficace che si avvicini il più possibile all’intendimento economico della disposizione inefficace.

4. Si applica il diritto materiale svizzero, con esclusione del diritto internazionale privato, e in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

5. Foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale o ad esso connesse è Huttwil, Berna. Biketec GmbH ha tuttavia la facoltà di citare il cliente in qualsiasi altro luogo giuridico competente.