VIII. RESPONSABILITÀ DEI PRODOTTI/SICUREZZA DEI PRODOTTI
1. Il cliente manleva e tiene indenne Biketec GmbH da richieste in base alla responsabilità per danni da prodotti difettosi, se i vizi che chiamano in causa la responsabilità sono a lui imputabili. In particolare, il cliente deve testare la funzionalità dei prodotti contrattuali in interazione con altri componenti prima che i prodotti finiti (e-bike) siano immessi sul mercato.
2. Il cliente ha l’obbligo di inoltrare a Biketec GmbH prontamente (comunque entro 5 giorni lavorativi) feedback, lagnanze o reclami di clienti, se essi si riferiscono a un vizio di produzione o alla sicurezza dei prodotti contrattuali.
3. Il cliente ha l’obbligo di comunicare prontamente per iscritto a Biketec GmbH eventuali vizi di produzione o rischi per la sicurezza accertati nell’ambito di ispezioni.
4. Il cliente informa preliminarmente Biketec GmbH delle comunicazioni in relazione ai prodotti contrattuali che verranno inviate agli uffici competenti e, dopo averne avuto conoscenza, delle misure adottate da tali uffici e di modifiche alle prescrizioni in materia di sicurezza e responsabilità dei prodotti.
7. Il cliente ha l’obbligo di collaborare pienamente con Biketec GmbH nelle misure adottate da Biketec GmbH in tema di sicurezza dei prodotti (ad esempio un richiamo) e di contribuire a misure corrispondenti.
8. Le disposizioni del presente punto VIII si applicano solo ai rivenditori professionali, quali ad esempio rivenditori specializzati, grossisti e produttori.